L’attacco alla reversibilità

L’attacco alla reversibilità

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Un modo per disapplicare la Costituzione

La storia si ripete, con la solita tattica e lo stesso scenario… Si rifanno sempre sui più deboli, a partire dalle vedove, che in maggioranza percepiscono le pensioni di reversibilità già ingiustamente penalizzate dalla tabella F della legge 235 (Dini).

Una tabella che già tagliava al 60% (in alcuni casi qualcosa in più) le pensioni di reversibilità rispetto ai contributi versati dal coniuge.

Con le nuove regole, i contributi ed IL DIRITTO ALLA PENSIONE NON CONTANO PIÙ … E SI CONCEDE SOLO UNA ” PENSIONE ASSISTENZIALE “, IN RELAZIONE ALL ‘ISEE E AL PATRIMONIO.

A sostegno di questo pericoloso disegno si è mossa tutta la stampa e la TV di regime, per minimizzare e tranquillizzare le vedove ed i cittadini sul fatto che non cambia nulla (!!). Anche lo stesso ministro Poletti, che ha firmato la legge “contro la povertà”, la finanzia con 1,7 miliardi da trovare ” DALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ATTRAVERSO L ‘ INDICATORE DELL ‘ISEE”, dice che non cambia nulla!!!”.

Così, come sempre, “per il bene dei poveri” non si cercano i soldi fra i benestanti o gli evasori, ma tra le vedove/i già taglieggiate e sulla soglia di povertà. Potremmo definire questo scandalo ancora più grave ricordando che il vitalizio dei politici non finisce mai, passando per reversibilità ai coniugi, ai figli e ai fratelli (costo 43,5 milioni) e che il Cardinale Bagnasco della CEI, essendo stato cappellano militare per soli 3 anni, percepisce un vitalizio di 5.000 € al mese!!

Potremmo completare il quadro con le solite dichiarazioni dure e meno dure dei sindacati che, come fecero con la Fornero, si opporranno “duramente” (!!!). Vorremmo domandare a questi ultimi molte cose, ma forse ne basta solo una: perché firmano contratti nazionali con “fondi previdenziali obbligatori?”. Non sarebbe meglio battersi per il rispetto degli articoli 37 e 38 della Costituzione e far avere la pensione (e la perequazione) dovuta? Il mondo cambia e qui sotto riportiamo stralci di una “nota” diramata da un nuovo entrato nella Corte Costituzionale, votato dal Parlamento.

Oltre a criticare la sentenza 70 della Corte Costituzionale, per lui la pensione non è un diritto ma solo un’assistenza, è necessario diminuirla e la stessa Corte non deve più far rispettare la Costituzione, ma “adeguarsi ai mutamenti della realtà sociale”. Con questa nota si è guadagnato l’ingresso nella Consulta, che con questi personaggi ci vedrà sempre più in rotta di collisione e di duro scontro.

 

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335 – Tabella F

1 - LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1º gennaio.25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1º gennaio.40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1º gennaio.50 per cento dell'importo della pensione

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